Associazione Arte Libera Tutti Italia
Arte Libera TuttiItalia

Statuto dell'Associazione

Arte Libera Tutti Italia

TITOLO I – Costituzione, Denominazione e Sede

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata "Arte Libera Tutti Italia".

Art. 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale in Via Tivarnella 3, 34132, Comune di Trieste. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie, operative o distaccate in altre città italiane. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – Scopi e Attività

Art. 3 – Scopo Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro. Il suo fine principale è la promozione del benessere psico-fisico, dello sviluppo armonico dell'individuo e della crescita personale attraverso l'espressione artistica, l'arteterapia, la creatività in tutte le sue forme e le arti in genere (comprendendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: arti visive e plastiche, teatroterapia, musicoterapia, danzaterapia, scritturaterapia e arti manuali).

L'Associazione intende favorire la socialità e l'aggregazione comunitaria creando spazi di condivisione sicuri e inclusivi, quali "caffè artistici" (es. knitting café, crochet café) e momenti di incontro libero.

L'Associazione pone particolare attenzione, pur non in via esclusiva, al supporto, all'inclusione, all'empowerment e alla valorizzazione dei talenti di persone neurodivergenti (con particolare riferimento all'ADHD) e con disabilità in genere, promuovendo una cultura della neurodiversità libera da stigma e pregiudizi.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può aderire ad altri enti, reti o federazioni, nonché partecipare attivamente a manifestazioni, festival ed eventi pubblici sul territorio nazionale e internazionale.

Art. 4 – Attività Istituzionali e Strumentali

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si garantisce la massima libertà organizzativa e metodologica e potrà:

  • a) Organizzare e gestire laboratori, corsi, seminari, workshop e percorsi individuali o di gruppo di arteterapia, pittura, scultura, arti visive, performative, artigianali e manuali.
  • b) Ideare, promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, eventi ludici e ricreativi, mostre, rassegne, spettacoli e incontri culturali rivolti ai soci e aperti alla cittadinanza.
  • c) Svolgere attività di formazione, aggiornamento e divulgazione organizzando conferenze, convegni, tavole rotonde e curando la pubblicazione di materiale informativo.
  • d) Svolgere attività di sensibilizzazione, orientamento e advocacy sulle tematiche della neurodivergenza, della disabilità in genere e dell'inclusione.
  • e) Gestire spazi, immobili e attrezzature per la libera espressione creativa dei soci.
  • f) Al fine esclusivo di finanziare le proprie attività istituzionali, in via strettamente instrumental, marginale e non prevalente, l'Associazione potrà compiere operazioni di natura commerciale, quali la somministrazione di alimenti e bevande (chioschi e punti ristoro), l'offerta di servizi di foresteria e ospitalità per corsisti, la cessione di beni autoprodotti e merchandising. Tutte le attività di natura commerciale saranno intraprese nel rigoroso rispetto della normativa fiscale vigente, procedendo ove necessario all'apertura della Partita IVA e all'ottenimento delle licenze previste dalla legge.

TITOLO III – I Soci

Art. 5 – Ammissione

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Al fine di agevolare le procedure di iscrizione, in particolare in concomitanza di eventi e laboratori, il Consiglio Direttivo può delegare la facoltà di accogliere le domande di ammissione, con efficacia immediata, al Presidente o ad un altro membro del Direttivo, ferma restando la successiva ratifica formale da parte dell'organo collegiale. L'ammissione dei minori è subordinata alla sottoscrizione della domanda da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di rigetto, l'aspirante socio può fare ricorso all'Assemblea.

Art. 6 – Diritti e Doveri

Tutti i soci maggiori di età in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci minori di età partecipano alla vita associativa ma non hanno diritto di voto. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, all'osservanza delle delibere degli organi sociali e al pagamento della quota annuale.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica si perde per recesso volontario, decesso o esclusione (per morosità o per gravi motivi che inficino il rapporto di fiducia o arrechino danno all'ente). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – Organi dell'Associazione

Art. 8 – Gli Organi

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. Delibera a maggioranza semplice sulle questioni di ordinaria amministrazione. Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea, e resta in carica 5 anni. Elegge al suo interno il Presidente, il Referente delle Attività e il Contabile/Revisore. Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito; spetta esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota associativa, potendo prevedere agevolazioni specifiche per i soci minorenni.

Art. 11 – Il Presidente e i Poteri di Firma

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha la firma sociale. Agisce e stipula contratti in nome e per conto dell'Associazione esclusivamente previa delibera del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione o per impegni económicos superiori a € 1000,00. Le obbligazioni assunte senza la predetta delibera ricadono in via esclusiva sul soggetto firmatario, manlevando l'Associazione e gli altri soci.

TITOLO V – Patrimonio ed Esercizio Finanziario

Art. 12 – Patrimonio, Entrate e Divieti

Le entrate dell'Associazione necessarie per il finanziamento e lo svolgimento delle attività istituzionali sono costituite da: quote associative annuali; corrispettivi specifici e quote supplementari versati dai soci per la partecipazione a laboratori, corsi ed eventi; contributi volontari, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi derivanti da scuole o enti pubblici; proventi derivanti dalle attività commerciali, accessorie e marginali di cui all'Art. 4, lettera f).

La quota o contributo associativo è intrasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non è rivalutabile. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 – Esercizio Finanziario e Rendiconto

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile di ogni anno), il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione.

TITOLO VI – Scioglimento e Clausola Arbitrale

Art. 14 – Scioglimento e Devoluzione

Lo scioglimento può essere deliberato o dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, oppure all’unanimità del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi dell'Associazione relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto sarà devoluta al giudizio inappellabile di un arbitro amichevole compositore, nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Associazione.

Puoi consultare e scaricare la copia originale registrata dello Statuto in formato PDF.

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